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  • 281. E temete un giorno in cui sarete [tutti] riportati ad Allah. Allora, a ognuno verrà completamente dato ciò che si sarà guadagnato: nessuno subirà torto.  
  • 2010-03-15 23:6:47  
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  • VERSETTO 281

    وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿281﴾

    1. E temete un giorno in cui sarete [tutti] riportati ad Allah. Allora, a ognuno verrà completamente dato ciò che si sarà guadagnato: nessuno subirà torto.

    COMMENTO

    Di  solito il sacro Corano dopo aver esposto alcune norme, enuncia un principio generale per sottolineare e rinsaldare quanto detto prima. Perciò in questo versetto il nobile Verbo di Allah ricorda il Giorno del Giudizio, dicendo: “E temete un giorno in cui sarete [tutti] riportati ad Allah. Allora, a ognuno verrà completamente dato ciò che si sarà guadagnato: nessuno subirà torto”

    In una tradizione islamica leggiamo che Hishaam Bin Saalimdice: «L’imam Sadiq (A)disse: “Allah ha proibito l’usura affinché la gente non si astenesse dal compiere buone azioni”»[1]

    VERSETTO 282

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿282﴾

    1. O voi che avete prestato fede, quando contraete un debito a scadenza determinata, mettetelo per iscritto: che uno scrivano lo metta, tra di voi, per iscritto, secondo giustizia. Nessun scrivano deve rifiutarsi di scrivere, come Allah gli ha insegnato. Che scriva dunque e sia il debitore a dettare, temendo Allah, il suo Signore, e senza diminuirne nulla. Ma se il debitore è insano, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti allora il suo tutore secondo giustizia. Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra i testimoni di cui accettate la testimonianza, cosicché se una dimenticasse l’altra le possa ricordare [il fatto]. E i testimoni non rifiutino quando sono chiamati [a testimoniare]. Non vi stanchi mettere per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, fino alla sua scadenza. Questo è piú giusto presso Allah, piú saldo per la testimonianza e piú efficace a evitarvi ogni sospetto; a meno che non si tratti di una transazione in contanti, che concludete immediatamente fra di voi: in tal caso non ci sarà colpa se non metterete la cosa per iscritto. Chiamate testimoni quando trattate tra voi, e non venga fatto alcun torto agli scrivani e ai testimoni; se lo farete, in verità, avrete disubbidito. Temete Allah, è Allah che vi insegna. Allah è onnisciente!

    COMMENTO

    IL PIÚ LUNGO VERSETTO DEL SACRO CORANO

    In questo versetto, che è il piú lungo del sacro Corano, vengono esposte le seguenti norme.

    1. La prima norma è: “O voi che avete prestato fede, quando contraete un debito a scadenza determinata, mettetelo per iscritto”
    2. Poi, per maggior sicurezza, affinché nessuna delle due parti possa alterare il testo del contratto, il sacro Corano prescrive: “Che uno scrivano lo metta, tra di voi, per iscritto, secondo giustizia”
    3. Chi è in grado di leggere e scrivere, non deve astenersi dallo stendere il contratto: “Nessun scrivano deve rifiutarsi di scrivere, come Allah gli ha insegnato. Che scriva dunque…”, ossia, come segno di gratitudine non deve rifiutarsi di scrivere.
    4. “…e sia il debitore a dettare…”
    5. “…temendo Allah, il suo Signore, e senza diminuirne nulla”
    6. “Ma se il debitore è insano, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti allora il suo tutore secondo giustizia”
    7. Poi il sacro Corano aggiunge: “Chiamate a testimoni due dei vostri uomini…”
    8. “…o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne…”
    9. “…tra i testimoni di cui accettate la testimonianza…”
    10. Nel caso in cui i testimoni siano due uomini, possono testimoniare indipendentemente l’uno dall’altro, mentre se a testimoniare sono un uomo e due donne, esse devono testimoniare insieme, non separatamente e indipendentemente: “…cosicché se una dimenticasse l’altra le possa ricordare [il fatto]”. In effetti, le donne, per la loro maggiore affettività, al momento di testimoniare potrebbero cadere in errore, e non testimoniare correttamente, cosa che accade piú difficilmente quando a testimoniare sono due donne insieme.
    11. Un’altra norma espressa da questo versetto è la seguente: “E i testimoni non rifiutino quando sono chiamati [a testimoniare]”. Da ciò deduciamo che è obbligatorio presentarsi a testimoniare.
    12. E ricordate che qualsiasi sia l’entità del debito, è necessario metterlo per iscritto: “Non vi stanchi mettere per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, fino alla sua scadenza”. Poi il versetto aggiunge: “Questo è piú giusto presso Allah, piú saldo per la testimonianza e piú efficace a evitarvi ogni sospetto…”.In realtà, questa frase espone parte delle ragioni delle norme finora esposte, e dimostra chiaramente che il documento scritto può essere tranquillamente usato come prova in un tribunale.
    13. Il versetto ora ricorda un’eccezione: “…a meno che non si tratti di una transazione in contanti, che concludete immediatamente fra di voi: in tal caso non ci sarà colpa se non metterete la cosa per iscritto”
    14. Anche se nelle transazioni in contanti non c’è bisogno di un contratto scritto, è in ogni caso meglio avere dei testimoni: “Chiamate testimoni quando trattate tra voi”
    15. L’ultima norma esposta è: “…e non venga fatto alcun torto agli scrivani e ai testimoni; se lo farete, in verità, avrete disubbidito”

    Il versetto continua dunque con il seguente monito: “Temete Allah, è Allah che vi insegna”, che significa che il timor di Dio ha un profondo effetto sull’aumento delle conoscenze e della sapienza dell’individuo.

    Il versetto si conclude dicendo: “Allah è onnisciente!”, e sa perfettamente ciò che è bene e ciò che è male per le Sue creature, e sa perfettamente cosa prescrivere loro.


    [1]Wasaa’ilu-sh-shi´ah, vol. XII, pag. 422.

     
     
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